Art. 6.
(Misure per incrementare l'attività di prevenzione, vigilanza e repressione delle infrazioni).

      1. Per l'espletamento delle attività della Polizia stradale e dell'Arma dei carabinieri in materia di prevenzione, vigilanza e repressione delle infrazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dall'articolo 5 della presente legge, e, in particolare, per l'incremento del numero delle pattuglie operanti sulle strade, realizzato anche attraverso la copertura e il potenziamento della pianta organica della Polizia stradale pari ad almeno il 30 per cento dell'organico attuale, per l'acquisto di dispositivi tecnici finalizzati all'accertamento di determinate infrazioni, nonché per la formazione e l'aggiornamento professionali degli addetti, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.